Articolo 2617 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 46/1963Depositata il 09/04/1963
Si deve ritenere che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione anche quale strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme contenute nell'art. 41 della Costituzione. Anche su questo punto la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero, e nella sentenza n. 5 del 1962 gia' citata e nell'altra n. 54 del 5 giugno 1962. Ne' puo' essere considerata in contrasto con l'art. 41 della Costituzione la norma, contenuta nell'art. 2617 del Codice civile, la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale del ricordato art. 2617 del Codice civile.
Norme citate
- codice civile-Art. 2617
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.