Articolo 450 - CODICE CIVILE
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(Pubblicita' dei registri dello stato civile).
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
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