Articolo 2007 - CODICE CIVILE
.
(Distruzione del titolo).
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.