Articolo 2228 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 117/2002Depositata il 12/04/2002
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultima parte, della legge Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, a seguito di soppressione di una azienda sanitaria ed incorporazione in altra struttura, ha previsto la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso a quella data. Infatti successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro del giudizio di costituzionalità.
Norme citate
- legge della Regione Umbria-Art. 34, comma 3
- codice civile-Art. 2228
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 3
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.