Articolo 1956 - CODICE CIVILE
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(Liberazione del fideiussore per obbligazione futura).
Il fideiussore per un'obbligazione futura e' liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito.
((Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione)). ((86))
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