Articolo 1675 - CODICE CIVILE
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(Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore).
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente e' tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennita', dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
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