Articolo 2836 - CODICE CIVILE
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(Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza).
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52)).
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