Articolo 872 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 120/1996Depositata il 18/04/1996
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 872, cpv., cod. civ., e 17, lett. c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 - nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale, e quindi soggetto all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro preesistente realizzato abusivamente per totale difformita' dalla licenza - in quanto, posto che l'osservanza della legge puo' essere pretesa nel caso in cui il richiedente si trovi, su un piano diverso, in posizione contrastante con altre norme, il combinato disposto delle norme censurate appare ragionevole soprattutto perche' le disposizioni sulle distanze tra costruzioni sono preordinate non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti, ma, in una piu' ampia visione, anche al rispetto di una serie di interessi generali, fra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio. Inoltre - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie dei parametri degli artt. 24 e 97 Cost. - e' altresi' destituita di fondamento la doglianza riferita all'art. 42 Cost., costituendo il rispetto delle distanze legali uno dei limiti alla proprieta' previsti dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v., tra le piu' recenti, O. n. 69/1996; sul parametro dell'art. 24 Cost., v., tra le altre, S. n. 306/1993. red.: G. Leo
Norme citate
- legge-Art. 17 LETT. C)
- codice civile-Art. 872 CPV.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.