Articolo 271 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 26/1969Depositata il 05/03/1969
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il dovere dei genitori di istruire ed educare la prole, poiche' questa norma, quale che sia la sua piu' esatta interpretazione, non riguarda lo stesso oggetto della prima.
Norme citate
- codice civile-Art. 271
Parametri costituzionali
Pronuncia 26/1969Depositata il 05/03/1969
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che consente di limitare la tutela dei figli naturali in considerazione delle esigenze della famiglia legittima, poiche', se e' vero che la funzione fondamentale dei limiti previsti dal successivo quarto comma e' quella di evitare pregiudizi alla famiglia legittima, non si puo' negare tuttavia ogni peso ad altre esigenze, come quelle connesse alla persona del genitore stesso ed alla certezza dei rapporti; pertanto non puo' ritenersi illegittima, ancorche' non necessaria, l'imposizione di un termine di decadenza all'azione di dichiarazione giudiziale della paternita'. Cfr.: 58/1967.
Norme citate
- codice civile-Art. 271
Parametri costituzionali
Pronuncia 26/1969Depositata il 05/03/1969
Il termine previsto dall'art. 271 del codice civile per l'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita' non e' inadeguato rispetto alle effettive esigenze di tempo imposte dalla natura dell'azione in discorso. Cfr.: 58/67.
Norme citate
- codice civile-Art. 271
Pronuncia 26/1969Depositata il 05/03/1969
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che vieta le discriminazioni per ragioni di sesso, poiche' la discriminazione che risulta dal confronto con l'art. 272 del codice civile, il quale sancisce l'imprescrittibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale della maternita' trova una giustificazione nella differenza che la diversita' del sesso induce in merito alla ricerca del padre o della madre naturale stante la minore entita' numerica dei casi che possono rendere quella della madre incompleta ed incerta.
Norme citate
- codice civile-Art. 272
- codice civile-Art. 271
Parametri costituzionali
Pronuncia 26/1969Depositata il 05/03/1969
L'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, che assoggetta al termine di decadenza, previsto dall'art. 271 del codice per le azioni di dichiarazione giudiziale della paternita', anche le azioni esercitate in base all'art. 189 del codice civile del 1865, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' il diverso trattamento che di fatto vengono a ricevere i nati prima o dopo il primo luglio 1939, a seconda che abbiano o meno proposto l'azione entro il termine, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963, non dipende dalla parte dell'art. 123 residuata dopo tale sentenza, ma dai principi regolatori dell'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale rispetto ai rapporti anteriori alla loro emanazione. Cfr.: 7/1963, 58/1967.
Norme citate
- codice civile-Art. 271
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 123, comma 3
- codice civile anteriore (25 luglio 1865)-Art. 189
Parametri costituzionali
Pronuncia 26/1969Depositata il 05/03/1969
Anche per i nati anteriormente al primo luglio 1939, la cui condizione era regolata dai primi due commi dell'art. 123, disp. attuaz. e trans. cod. civ., il termine di decadenza previsto dall'art. 271 del codice decorre dal giorno stabilito da tale disposizione e non da quello della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963; la contraria opinione va respinta non gia', come potrebbe sembrare, pel fatto che conduca a negare l'efficacia retroattiva della medesima (perche' anzi importa l'attribuzione di un piu' intenso effetto retroattivo, qual e' quello che renderebbe inoperante la decadenza verificatasi), ma per la considerazione che, se fosse accolta nell'assolutezza con cui e' formulata, travolgerebbe ogni specie di effetti dei rapporti gia' esauriti, pregiudicando il bene, non rinunciabile, della certezza che con il loro mantenimento in vita si vuole salvaguardare.
Norme citate
- codice civile-Art. 271
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 123, comma 3
- codice civile anteriore (25 luglio 1865)-Art. 189
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.