Articolo 1322 - CODICE CIVILE
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(Autonomia contrattuale).
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 6/1958Depositata il 27/01/1958
SENT. 6/58 A. RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - RISERVA, IN VIA NORMALE, ALLA LEGISLAZIONE STATALE - FONDAMENTO.
In via normale la disciplina dei rapporti contrattuali e, in generale, delle materie di diritto privato va riservata alla legislazione statale. Soltanto lo Stato puo', con sue leggi, derogare al principio fondamentale dell'autonomia contrattuale e della liberta' negoziale (artt. 1322 e 1372 cod. civ.). Anche se l'art. 5 della Costituzione, che proclama l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, si riferisce precipuamente all'unita' politica, non puo' negarsi che tale unita' postuli o renda opportuna una unicita' di regime giuridico. Cfr.: sent. n. 109 del 1957.
Norme citate
- codice civile-Art. 1322
- codice civile-Art. 1372
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.