Articolo 1331 - CODICE CIVILE
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(Opzione).
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.
Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo puo' essere stabilito dal giudice.
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