Articolo 273 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 341/1990Depositata il 20/07/1990
In base alla regola generale dell'art. 374, n. 5, cod. civ. - secondo cui il tutore non puo' promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli espressamente indicati, mentre il genitore e' in generale legittimato ad agire senza bisogno di detto atto, ad eccezione di giudizi relativi a negozi per il cui compimento e' richiesta l'autorizzazione dall'art. 320, terzo comma - si giustifica che il tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere al giudice di essere autorizzato ad esercitare l'azione di dichiarazione della paternita' o maternita' naturale, non potendo nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice essere prospettata nella forma di un atto (autorizzatorio) integrativo della legittimazione ad agire. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273, primo comma, cod.civ.).
Norme citate
- codice civile-Art. 273, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 193/1987Depositata il 25/05/1987
E' evidentemente contraddittoria la motivazione sulla rilevanza della questione proposta relativamente alla illegittima preclusione della valutazione dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale, in quanto la stessa ordinanza di rimessione riconosce, in via preliminare, che tale valutazione dovrebbe porsi quanto meno nel giudizio sulla ammissibilita` dell'azione e, dunque, in una fase antecedente rispetto a quella in cui e` stata posta, in realta`, la questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273 del cod. civ., quale sostituito dall'art. 116 della l. 19 maggio 1975, n. 151).
Norme citate
- codice civile-Art. 273
- legge-Art. 116
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.