Articolo 1636 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 160/1969Depositata il 22/12/1969
L'intervento del legislatore per garantire, mediante limitazioni o riduzioni di canoni, l'equita' e la non eccessiva onerosita' delle obbligazioni contrattuali in relazione a determinate situazioni economiche e' stato sempre ammesso e praticato nel nostro ordinamento giuridico; in particolare, la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici per perdita dei frutti oltre una determinata misura e' contemplata in norme di diritto comune (artt. 1635-1636 c.c.), a cui si richiama anche la legge 12 giugno 1962, n. 567. Questa non ha percio' un contenuto innovativo rispetto all'ordinamento giuridico dei rapporti economico-sociali, ne' puo' scorgersi in essa l'intento di realizzare una riforma in un determinato settore della vita economica.
Norme citate
- codice civile-Art. 1635
- codice civile-Art. 1636
- legge-Art.
Pronuncia 7/1956Depositata il 02/07/1956
Le leggi regionali non possono disciplinare i rapporti (che devono essere regolati dal Codice civile) nascenti dall'attivita' privata rivolta alla terra, quale bene economico, sia nella fase organizzativa che in quella produttiva. Possono invece occuparsi dei problemi attinenti alla organizzazione anche tecnica e allo sviluppo agricolo e forestale della Regione, alla cui soluzione e' interessata la collettivita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 15 novembre 1950 n. 59 della Regione autonoma della Sardegna che, derogando alle norme contenute negli articoli 1635 e 1636 del Codice civile, dispone una riduzione dei canoni contrattuali in misura superiore a quella consentita discrezionalmente al giudice dallo stesso codice, nel caso di perdita fortuita dei frutti, per gli affitti pluriennali o annuali dei fondi rustici.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1
- codice civile-Art. 1635
- codice civile-Art. 1636
Parametri costituzionali
- statuto regione Sardegna-Art. 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.