Articolo 468 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 243/1997Depositata il 18/07/1997
Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della l. 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevede che, nell'assenza della persona ivi indicata, i collaterali non viventi a carico del 'de cuius' siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi, attesa l'irrazionalita' della previsione di una vocazione anomala dell'indennita' di buonuscita, la quale viceversa puo' trovare razionale fondamento e giustificazione, in considerazione della concorrente funzione previdenziale del trattamento stesso, soltanto sul presupposto che siano preferite persone integrate nel nucleo familiare del 'de cuius', dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento, venuto a cessare, dopo la sua morte, in presenza, pertanto, di specifiche esigenze di solidarieta' familiare, che, sole, possono giustificare la deviazione dai generali principi delle successioni legittime posti al titolo II del libro secondo del codice civile. - Sent. nn. 115/1979, 821/1988, 471/1989 e 319/1991. red.: F. Mangano
Norme citate
- legge-Art. 3, comma 2
- codice civile-Art. 467
- codice civile-Art. 468
- codice civile-Art. 457
Parametri costituzionali
Pronuncia 377/1994Depositata il 07/11/1994
La dichiarata inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la successione 'ab intestato' dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' con precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, comporta l'irrilevanza della questione - subordinata all'accoglimento della prima - concernente l'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non prevede che i discendenti dei suddetti fratelli naturali del 'de cuius' succedano a quest'ultimo per rappresentazione. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 468 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 468
Parametri costituzionali
Pronuncia 83/1976Depositata il 14/04/1976
Non e' fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 468, comma primo, del codice civile, nella parte in cui limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli e delle sorelle, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e successivi. La norma contenuta nell'art. 468 del cod, civ., opera una discriminazione tra i collaterali: tuttavia il differente trattamento giuridico in essa previsto per quanto concerne il diritto di rappresentazione non riguarda soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica o che siano in astratto per ragioni extra o meta giuridiche meritevoli dello stesso trattamento. Di conseguenza la sopraddetta diversita' di trattamento trova razionale giustificazione che la legittima anche sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 42, comma quarto, della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 468, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 79/1969Depositata il 14/04/1969
A norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, una volta dichiarata l'illegittimita' dell'art. 467 c.c., si deve fare altrettanto per l'art. 468, il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non puo' o non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma e' incostituzionale poiche' nega il diritto al figlio naturale, in assenza di discendenti legittimi del padre.
Norme citate
- codice civile-Art. 467
- codice civile-Art. 468
Parametri costituzionali
Pronuncia 54/1960Depositata il 06/07/1960
Il terzo comma dell'art. 30 Costituzione, nel prescrivere che la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio deve essere compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima, si riferisce non soltanto alla famiglia formata col matrimonio del padre naturale, ma anche a quella costituita col matrimonio degli ascendenti di lui.
Norme citate
- codice civile-Art. 468
- codice civile-Art. 447
- codice civile-Art. 577
Parametri costituzionali
Pronuncia 54/1960Depositata il 06/07/1960
L'art. 30 terzo comma della costituzione non contiene una disciplina precisa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio, ma soltanto una generica disciplina di favore per gli stessi, rimettendo al legislatore ordinario il compito di stabilire fino a che punto la loro maggiore tutela sia caso per caso, cioe' nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima. I limiti contenuti nelle norme degli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ., per quanto riguarda la successione dei figli naturali e dei loro discendenti, non sono in contrasto col suddetto art. 30, terzo comma della Costituzione. In detta norma e' espressa la insindacabile valutazione del legislatore ordinario circa la compatibilita' della tutela dei figli naturali coi diritti dei membri della famiglia legittima.
Norme citate
- codice civile-Art. 468
- codice civile-Art. 477
- codice civile-Art. 467
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.