Pronuncia 377/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 468, 565 e 572 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Barlaro Agostina ed altre e Sanguineti Giovanni ed altri, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione di Sanguineti Carlotta ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e, in linea subordinata, 468 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Mon Nov 07 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 377/94 A. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - VOCAZIONE EREDITARIA DEI FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL 'DE CUIUS' - BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI DI QUESTI ULTIMI CON QUELLI DEI PARENTI LEGITTIMI ANCHE SE NON RIENTRANTI NELLA FAMIGLIA IN SENSO STRETTO - NECESSITA' - GIUSTIFICAZIONE.

La tutela dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' ai fini della successione 'ab intestato' rientra nella direttiva costituzionale di graduale miglioramento della condizione di diritto familiare della prole naturale (anche) nei rapporti con i parenti del genitore, ma l'attuazione di tale direttiva postula un bilanciamento di interessi in cui il referente per la ponderazione della suddetta tutela e' non gia' la famiglia legittima del defunto intesa in senso stretto (comprensiva, in mancanza di coniuge e discendenti, dei soli ascendenti e dei fratelli e sorelle legittimi), ma la sua famiglia di origine, ossia la parentela definita dall'art. 74 cod. civ., non essendovi indicazioni normative o sociologiche che autorizzino, ai fini considerati, a restringere la rilevanza giuridica di tale vincolo. - Sul trattamento dei figli naturali, in rapporto ai figli legittimi, nell'ipotesi di successione al genitore comune o ai suoi ascendenti, v. S. n. 79/1969 (e, ivi, riferimento alla famiglia in senso stretto). red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 377/94 B. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - VOCAZIONE EREDITARIA DEI FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL 'DE CUIUS' - PRECEDENZA SUI PARENTI LEGITTIMI DAL TERZO AL SESTO GRADO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA TUTELA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA ALLA PROLE NATURALE, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE IMPLICANTE UN BILANCIAMENTO DI INTERESSI RISERVATO ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

A distanza di vent'anni dalla riforma del diritto di famiglia e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' restino esclusi dalla successione 'ab intestato' a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado; tuttavia, l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non puo' avvenire mediante una pronuncia additiva che attribuisca ad essi precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, bensi' postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte e suscettibile di piu' soluzioni (non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso), la scelta tra le quali rientra nella discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost.). - Sulla vocazione ereditaria dei fratelli e sorelle naturali con precedenza (soltanto) sullo Stato, v. S. n. 184/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 377/94 C. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - SPETTANZA AI DISCENDENTI DEI FRATELLI E SORELLE NATURALI DEL 'DE CUIUS' - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' PROPOSTA SUBORDINATAMENTE ALL'ACCOGLIMENTO DI ALTRA GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

La dichiarata inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la successione 'ab intestato' dei fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' con precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, comporta l'irrilevanza della questione - subordinata all'accoglimento della prima - concernente l'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non prevede che i discendenti dei suddetti fratelli naturali del 'de cuius' succedano a quest'ultimo per rappresentazione. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 468 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.