Articolo 565 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 532/2000Depositata il 23/11/2000
L'individuazione degli aventi diritto alla successione in assenza di testamento e' espressione di scelte di politica legislativa sindacabili da questa Corte solo per violazioni del dettato costituzionale che, nella specie, non si riscontrano. Va, infatti, osservato che: a) la situazione esistente tra le persone tra le quali esiste un rapporto di semplice consanguineita' non e' assimilabile - in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione - alla situazione in cui si trovano soggetti legati anche dal vincolo di vera e propria parentela; b) dall'art. 30 della Costituzione non discende in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi, in quanto i rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore che ha provveduto al riconoscimento (o nei cui confronti la paternita' o la maternita' sia stata giudizialmente accertata) sono estranei all'ambito di operativita' dell'invocato parametro costituzionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri chiamati all'eredita' all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto e fino al sesto. - V. sentenze nn. 76/1977, 55/1979, 184/1990, 377/1994 e ordinanza n. 363/1988 nelle quali, in riferimento a diverse situazioni, e' stato sottoposto all'attenzione della Corte il problema della possibilita' di ampliare le categorie dei successibili 'ex lege'. L.T.
Norme citate
- codice civile-Art. 565
Parametri costituzionali
Pronuncia 377/1994Depositata il 07/11/1994
A distanza di vent'anni dalla riforma del diritto di famiglia e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del 'de cuius' restino esclusi dalla successione 'ab intestato' a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado; tuttavia, l'inserimento dei suddetti fratelli e sorelle naturali negli ordini successori dei parenti non puo' avvenire mediante una pronuncia additiva che attribuisca ad essi precedenza sulla vocazione dei parenti legittimi dal terzo al sesto grado in linea collaterale, bensi' postula un bilanciamento di interessi che implica una valutazione complessa, eccedente i poteri della Corte e suscettibile di piu' soluzioni (non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso), la scelta tra le quali rientra nella discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 565 e 572 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost.). - Sulla vocazione ereditaria dei fratelli e sorelle naturali con precedenza (soltanto) sullo Stato, v. S. n. 184/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 565
- codice civile-Art. 572
Parametri costituzionali
Pronuncia 184/1990Depositata il 12/04/1990
Nel caso in cui manchino successibili per diritto di coniugio e di parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principio della successione familiare, ne' con l'interesse pubblico dello Stato alla continuita' (comunque assicurata) dei rapporti giuridici del defunto. Pertanto, non sussistendo idonee ragioni giustificatrici, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, Cost. - l'art. 565 cod. civ. (novellato dall'art. 183, l. 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo 'status' di filiazione nei confronti del comune genitore. - S. nn. 55/1979, 76/1977; v. anche massima precedente.
Norme citate
- codice civile-Art. 565
- legge-Art. 183
Parametri costituzionali
Pronuncia 150/1990Depositata il 26/03/1990
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 55/1979.
Norme citate
- codice civile-Art. 565
Parametri costituzionali
Pronuncia 310/1989Depositata il 26/05/1989
SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONVIVENTE ORE UXORIO. Come piu' volte affermato da questa Corte (sentenze n. 45 del 1980, n. 404 del 1988) la situazione del convivente more uxorio e' nettamente diversa da quella del coniuge. Conseguentemente, l'art. 3 Cost. non puo' essere invocato, nella sua portata egua- gliatrice, al fine di auspicare, conformemente o quanto stabilito per il coniuge, l'inclusione del convivente more uxorio tra i successibili ab intestato. Deve essere, pertanto, dichiarata infondata la relativa questione di legittimita' costituzionale degli artt. 565 e 582 c.c.. v. sent. n. 45 del 1980 e n. 404 del 1988.
Norme citate
- codice civile-Art. 565
- codice civile-Art. 582
Parametri costituzionali
Pronuncia 310/1989Depositata il 26/05/1989
SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONVIVENTE MORE UXORIO. Il mancato riconoscimento della convivenza more uxorio come titolo di vocazione legittima all'eredita' e' conforme sia ai principi del diritto successorio sia alla natura stessa della suddetta convivenza. Non violano, pertanto, l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, gli artt. 565 e 582 c.c. che non includono fra i successibili ab intestato il convivente more uxorio. La relativa questione di costituzionalita' viene, quindi, dichiarata infondata.
Norme citate
- codice civile-Art. 565
- codice civile-Art. 582
Parametri costituzionali
Pronuncia 310/1989Depositata il 26/05/1989
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - DIRITTI SUCCESSORI DEI CONVIVENTI MORE UXORIO - ESCLUSIONE. La riferibilita' dell'art. 2 Cost. anche alle convivenze more uxorio ("purche' caratterizzate da un grado accertato di stabilita'" - v. sent. n. 237 del 1986) non implica la garanzia ai conviventi del diritto reciproco di successione mortis causa. Tale diritto, infatti, certamente non appartiene ai diritti inviolabili dell'uomo che sono i soli presidiati dall'art. 2 cit.. E', pertanto,infondata, sotto questo aspetto, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 565 e 582 c.c., che non includono fra i successibili ab intestato il convivente more uxorio.
Norme citate
- codice civile-Art. 565
- codice civile-Art. 582
Parametri costituzionali
Pronuncia 1074/1988Depositata il 06/12/1988
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa.
Norme citate
- codice civile-Art. 565
- codice civile-Art. 572
Parametri costituzionali
Pronuncia 363/1988Depositata il 24/03/1988
La tutela garantita i figli naturali dall'art. 30, comma terzo, Cost., e' circoscritta al rapporto con il genitore la cui paternita' o maternita' e' stata riconosciuta o dichiarata, salvo riflettersi sui rapporti tra i piu' figli naturali del medesimo genitore, in guisa da qualificarli giuridicamente fratelli. L'ingresso del figlio naturale nella famiglia di origine del genitore, per effetto del riconoscimento, non e' invece assicurato dalla suddetta norma costituzionale, costituendo, bensi', questione di politica legislativa rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, Cost. e relativa all'art. 565 cod. civ. "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali riconosciuti o dichiarati del de cuius").
Norme citate
- codice civile-Art. 565
Parametri costituzionali
Pronuncia 363/1988Depositata il 24/03/1988
La situazione dei fratelli del genitore naturale non e' paragonabile a quella dei fratelli del genitore legittimo, in quanto, nonostante l'accertamento del rapporto di filiazione naturale, ai primi non compete giuridicamente - 'ex' art. 258 cod.civ. - la qualita' di zii. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 565 cod. civ., "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali riconosciuti o dichiarati del de cuius").
Norme citate
- codice civile-Art. 565
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.