Articolo 299 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 53/2025Depositata il 18/04/2025
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., dell?art. 299, primo comma, cod. civ., il quale prevede che l?adottato assume il cognome dell?adottante e lo antepone al proprio, senza consentire, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell?adottante a quello dell?adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all?adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell?adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Non è leso il diritto all?identità personale, perché la duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all?identità personale, rende non irragionevole la scelta legislativa di escludere la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell?adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. Finanche nell?adozione del minore in casi particolari, nel cui contesto la costruzione dell?identità personale intorno all?originario cognome è per definizione meno consolidata, la tutela dell?originario cognome è tratto essenziale della identità personale, per cui non è irragionevole la scelta di preservare il legame del minore col proprio passato; rilievo, questo, che vale tanto più nel caso dell?adottato maggiore d?età, il quale altrimenti sarebbe esposto al rischio di subire condizionamenti da parte dell?adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l?adozione civile apporta all?adottato sul piano successorio. E se è vero che l?adozione di persona maggiore d?età ha conosciuto un?evoluzione sotto il profilo funzionale, tale da ravvisarvi un istituto plurifunzionale ? all?originaria e primaria funzione volta a procurare un figlio a chi non l?ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem), si sono aggiunte istanze di tipo solidaristico ? non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell?istituto, né crea una imprescindibile attrazione verso la disciplina dell?adoptio plena del minore. Nemmeno è fondata la seconda questione, concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome, perché proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l?evidente disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto. Deve piuttosto rilevarsi che la vicenda oggetto del giudizio principale lascia trapelare l?esigenza di tenere conto di un possibile interesse del tutto peculiare: l?interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l?interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono. Sennonché, simile interesse è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e può trovare tutela in altre previsioni dell?ordinamento, come l?istituto della rettificazione (art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000), indice di una possibile discrasia fra la oggettiva funzione identitaria, che si è via via stratificata intorno al cognome, unitamente al prenome, e possibili significati aggiuntivi associati a quel segno, che possono dare fondamento alla richiesta di prendere le distanze dalla propria originaria identità. (Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 500/2000 - mass. 25840; S. 240/1998 - mass. 24026; S. 53/1994 - mass. 20328; S. 89/1993 - mass. 19244; O. 170/2003 - mass. 27726).
Norme citate
- codice civile-Art. 299, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 135/2023Depositata il 04/07/2023
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l?art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell?adottante a quello dell?adottato maggiore d?età, se entrambi nel manifestare il consenso all?adozione si sono espressi a favore di tale effetto. La disposizione censurata dalla Corte d?appello di Salerno, sez. civile, comprime irragionevolmente il diritto inviolabile all?identità personale, che inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, quale suo segno distintivo. E se l?attribuzione all?adottato del cognome dell?adottante costituisce uno degli effetti tipici dell?adozione ? vista l?esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l?adottante ? la scelta del legislatore che preclude all?adottato di poter aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell?adottante al proprio, contrasta con la tutela della sua identità personale. Da un lato, infatti, l?ordine con cui il cognome dell?adottante si unisce a quello dell?adottato maggiore d?età incide sul diritto alla sua identità personale; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identità dell?adottante ? il suo cognome ? che viene assunto dall?adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico. Se, dunque, l?adottato maggiore d?età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all?identità personale attraverso l?aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell?adottante al proprio ? tenuto conto anche che tale tipo di adozione della persona maggiore d?età è sorretta da istanze di tipo solidaristico, variamente declinate ? e se anche l?adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all?adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto. Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell?istituto renda ulteriormente palese l?irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, che rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l?istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).
Norme citate
- codice civile-Art. 299, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 135/2023Depositata il 04/07/2023
Deve ritenersi inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta senza un?adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato. (Precedenti: S. 252/2021 - mass. 44435; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, perché priva di qualsivoglia autonoma argomentazione, la questione di legittimità costituzionale ? sollevata dalla Corte d?appello di Salerno, sez. civile, in riferimento all?art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché all?art. 7 CFDUE ? dell?art. 299, primo comma, cod. civ., laddove non prevede la possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell?adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato. Il giudice a quo, nell?enunciare ? nel corpo della motivazione ? le questioni su cui si appuntano i suoi dubbi di legittimità costituzionale, e prima di illustrare, in riferimento all?art. 2 Cost., gli argomenti attinenti alla violazione del diritto all?identità personale, si limita ad asserire in maniera apodittica il contrasto anche con gli altri parametri evocati, senza circostanziare e motivare in alcun modo le ragioni di tale violazione).
Norme citate
- codice civile-Art. 299, comma 1
Parametri costituzionali
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 7
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 131/2022Depositata il 31/05/2022
La carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato è causa di inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedente: S. 30/2021 - mass. 43625 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Potenza in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939 e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, limitandosi a una sintetica elencazione delle disposizioni costituzionali che si ritengono violate e compendiando tali affermazioni con una lacunosa citazione di stralci della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale).
Norme citate
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 237
- codice civile-Art. 299
- regio decreto-Art. 72, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 29
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
Pronuncia 131/2022Depositata il 31/05/2022
È dichiarata, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittima la norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Tale norma è presupposta dal complesso di disposizioni indicate: innanzitutto l'art. 299, terzo comma, cod. civ., sull'adozione da parte dei coniugi del maggiore d'età, il quale disponeva e dispone attualmente, che «l'adottato assume il cognome del marito». Parimenti, l'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, il quale stabilisce che l'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, il quale viene univocamente riferito a quello del marito. Ancora, risultava e risulta tuttora presupposta l'attribuzione del cognome del padre dalla norma che vieta di assegnare al bambino lo stesso nome del padre o del fratello o della sorella viventi, disciplina che si rinviene attualmente nell'art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Infine, deve ascriversi alle disposizioni che presuppongono la norma di sistema lo stesso art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.
Norme citate
- codice civile-Art. 262, comma 1
- codice civile-Art. 299, comma 3
- legge-Art. 27, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Pronuncia 131/2022Depositata il 31/05/2022
È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 costituzionalmente illegittimo l'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Norme citate
- codice civile-Art. 299, comma 3
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Pronuncia 131/2022Depositata il 31/05/2022
Dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono la prevalenza del cognome paterno nell'assegnazione di quello del figlio, a corollario va' formulato un duplice invito al legislatore. In primo luogo, si rende necessario un intervento impellente, finalizzato a impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome. A fronte sia della sentenza costituzionale n. 286 del 2016, che di varie fonti normative le quali, a partire dal 2006, hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi, nonché della conseguente prassi amministrativa che ha allentato i requisiti sulla base dei quali è ammesso il cambio del cognome anche con l'aggiunta di un secondo cognome (di regola è quello della madre), occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che non è compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni. La necessità, dunque, di garantire la funzione del cognome, e di riflesso l'interesse preminente del figlio, indica l'opportunità di una scelta, da parte del genitore - titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari - di quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. In secondo luogo, spetta al legislatore valutare l'interesse del figlio a non vedersi attribuito - con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare - un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ciò potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all'attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).
Norme citate
- codice civile-Art. 262, comma 1
- codice civile-Art. 299, comma 3
- legge-Art. 27, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Pronuncia 131/2022Depositata il 31/05/2022
Il cognome, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo. Pertanto, poiché tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime con la presente sentenza - gli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono la prevalenza del cognome paterno nell'assegnazione di quello del figlio - riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, ciò comporta che la medesima sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.
Norme citate
- codice civile-Art. 262, comma 1
- legge-Art. 27, comma 1
- codice civile-Art. 299, comma 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Pronuncia 286/2016Depositata il 21/12/2016
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento dell'Associazione Rete per la Parità nel giudizio incidentale di costituzionalità avente ad oggetto la norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000) che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, pur in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori. L'interveniente - che non è parte del giudizio a quo - non riveste la posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio incidentale, non essendo quest'ultimo destinato a produrre, nei suoi confronti, effetti immediati e neppure indiretti. Per costante giurisprudenza, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Perché l'intervento sia ammissibile, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge deve, quindi, produrre sulla posizione soggettiva degli intervenienti lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016, n. 221 del 2015, n. 162 del 2014 e relative ordinanze dibattimentali, n. 293 del 2011, n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e relativa ordinanza dibattimentale; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013; ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza dibattimentale ).
Norme citate
- codice civile-Art. 237
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 299
- regio decreto-Art. 72, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
Pronuncia 286/2016Depositata il 21/12/2016
Non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma in base alla quale il cognome del padre si estende ipso iure al figlio. Sebbene non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, essa è presupposta e desumibile dalle disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dal rimettente (artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000; nonché, solo a fini esplicativi, art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, abrogato dall'art. 110 del citato d.P.R.), e la sua perdurante immanenza nel sistema, come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo, è stata già riconosciuta sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia dalla giurisprudenza di legittimità. ( Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 237
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 299
- regio decreto-Art. 72, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.