Pronuncia 131/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, dell'art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promossi complessivamente dal Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione civile, con ordinanza del 17 ottobre 2019, dalla Corte costituzionale con ordinanza dell'11 febbraio 2021 e dalla Corte d'appello di Potenza con ordinanza del 12 novembre 2021, iscritte, rispettivamente, al n. 78 del registro ordinanze 2020 e ai nn. 25 e 222 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2020, n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2021 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti l'atto di costituzione di A. M. e di V. D.C., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 2022 e nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; udito l'avvocato Giampaolo Brienza per A. M. e V. D.C., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell'art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Potenza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Emanuela Navarretta
Data deposito: Tue May 31 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Carenza di un'adeguata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 112003).
Norme citate
- codice civile-Art. 262
- codice civile-Art. 237
- codice civile-Art. 299
- regio decreto-Art. 72, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 29
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
Nome - In genere - Disciplina del cognome - Nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona - Intreccio fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori - Effetti dell'attribuzione - Acquisizione dello status filiationis. (Classif. 161001).
Parametri costituzionali
Nome - In genere - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio in caso di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno, salva la facoltà, se di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno, anziché assunzione del cognome di entrambi i genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Violazione, anche sul piano convenzionale, del diritto all'identità del figlio e del principio di uguaglianza tra genitori - Illegittimità costituzionale in parte qua - Ordine di attribuzione dei due cognomi in caso di mancato accordo - Necessità di intervento dell'autorità giudiziaria. (Classif. 161001).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
Nome - In genere - Cognome del figlio nato nel matrimonio - Assunzione del cognome del marito, anziché assunzione del cognome di entrambi i coniugi, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).
Norme citate
- codice civile-Art. 262, comma 1
- codice civile-Art. 299, comma 3
- legge-Art. 27, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Nome - In genere - Adozione del maggiore d'età - Effetti - Assunzione e trasmissione, da parte dell'adottato, del cognome del marito, anziché prevedere che l'adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all'adottato il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Nome - In genere - Adozione - Effetti - Assunzione e trasmissione, da parte dell'adottato, del cognome del marito, nella parte in cui prevede che l'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti, riferito al cognome del marito, anziché prevedere che l'adottato assume il cognome di entrambi i coniugi, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto - Disciplina connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 161001).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Nome - In genere - Disciplina del cognome - Intervento della Corte costituzionale, volto a dichiarare costituzionalmente illegittima la disciplina che prevede l'attribuzione del cognome paterno, anziché quello di entrambi i genitori, salvo accordo diverso - Necessità impellente che il legislatore intervenga a impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi - Rinvio al legislatore perché valuti l'interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. (Classif. 161001).
Norme citate
- codice civile-Art. 262, comma 1
- codice civile-Art. 299, comma 3
- legge-Art. 27, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetti - Possibile decorrenza a un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (nel caso di specie: efficacia della pronuncia della Corte costituzionale sulla disciplina attributiva del cognome dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, relativamente alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta). (Classif. 204003).
Norme citate
- codice civile-Art. 262, comma 1
- legge-Art. 27, comma 1
- codice civile-Art. 299, comma 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 34