Articolo 2058 - CODICE CIVILE
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(Risarcimento in forma specifica).
Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
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