Articolo 1558 - CODICE CIVILE
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(Disponibilita' delle cose).
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.
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