Articolo 2960 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 162/1973Depositata il 21/11/1973
Non e' fondata - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2960, comma secondo, del codice civile: sollevata sul presupposto che chi ignori se il debito sia estinto e conseguentemente giuri in tal senso debba restare soccombente. La dichiarazione di ignorare i fatti non importa, invero, rifiuto di giurare, bensi' giuramento in senso negativo, con decisione della lite in favore del giurante. Eppero', la corretta interpretazione della norma, priva del loro presupposto logico i dubbi sulla legittimita' costituzionale di essa.
Norme citate
- codice civile-Art. 2960, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 57/1962Depositata il 14/06/1962
L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela processuale dei diritti e percio' se ne puo' assumere la violazione solo quando il legislatore limitasse la difesa processuale d'un diritto da esso attribuito o riconosciuto. I crediti sottoposti a prescrizione presuntiva possono essere fatti valere incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico, quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Tali crediti tuttavia, se non vengono esercitati entro questo termine, per ragioni connesse con la particolare natura del rapporto, perdono gran parte della loro forza sul terreno del diritto sostanziale, dimodoche' potranno farsi valere solo quando cio' sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore: percio' e' escluso che l'art. 2960 Cod. civ. contenga una diminuzione ingiustificata della tutela processuale e, dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.
Norme citate
- codice civile-Art. 2960
Parametri costituzionali
Pronuncia 57/1962Depositata il 14/06/1962
Non c'e' norma della Costituzione che inibisca alla legge di stabilire termini prescrizionali diversi da diritto a diritto. La norma di cui all'art. 2960 Cod. civ. non viola il principio di eguaglianza riposto nell'art. 3 della Costituzione, perche' una norma che da' un vantaggio al titolare di certi diritti, non puo' essere dichiarata illegittima soltanto perche' questo e' accordato solo entro certi limiti.
Norme citate
- codice civile-Art. 2960
Parametri costituzionali
Pronuncia 57/1962Depositata il 14/06/1962
La norma contenuta nell'art. 2960 Cod. civ., con la quale il legislatore ha riconosciuto che la presunzione possa superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al contegno del debitore, e' stata evidentemente imposta da situazioni particolari, cioe' da motivi il cui sindacato e' sottratto al giudizio della Corte costituzionale anche perche' la loro ragionevolezza e' in un certo senso provata dalla stessa vitalita' dell'istituto, ormai secolare. Anche percio' non risulta violato l'art. 3 della Costituzione. (Nella specie, la Corte dichiara che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2960 Cod. civ., promossa sul presupposto che i titolari di crediti avessero una tutela minore di quella dei titolari di altri crediti e che cio' contrastasse con gli artt. 3 e 4 della Costituzione della Repubblica, non e' fondata).
Norme citate
- codice civile-Art. 2960
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.