Articolo 580 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 90/1976Depositata il 14/04/1976
La questione di costituzionalita' dell'art. 580 cod. civ., sollevata sotto il riflesso che non attribuisce ai figli naturali non riconoscibili e non riconosciuti la qualita' di eredi, bensi' solo quella di legatari ex lege, va rinviata al giudice a quo, per il riesame della rilevanza, in seguito all'emanazione della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, che ha sostituito il citato art. 580.
Norme citate
- codice civile-Art. 580
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 105/1973Depositata il 05/07/1973
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza 13 aprile 1971, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, poiche' il giudice a quo ha gia' statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata nel giudizio dinanzi ad esso pendente avendo dichiarato, con sentenza non definitiva del 17 maggio 1966, che ai figli minori non riconoscibili spetta un assegno vitalizio. Questa statuizione e' ovviamente preclusiva dalla questione di costituzionalita' successivamente proposta in ordine alla quale si assume che l'attribuzione di un assegno vitalizio, in caso di successione legittima, ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili comporta una grave limitazione della capacita' di succedere di questi soggetti cui verrebbe in sostanza riservato un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello assicurato agli ascendenti, collaterali e parenti entro il sesto grado. Nessuna efficacia potrebbe spiegare l'eventuale pronuncia della Corte nella controversia ora all'esame del giudice a quo avendo il tribunale gia' statuito con la ricordata sentenza proprio nello specifico punto formante oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale.
Norme citate
- codice civile-Art. 580
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
- Costituzione-Art. 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.