Articolo 647 - CODICE CIVILE
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(Onere).
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato puo' essere apposto un onere.
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorita' giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione.
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 572/1990Depositata il 28/12/1990
ORD. 572/90 A. PROCEDIMENTO CIVILE - DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA OPPOSIZIONE NEI TERMINI - NECESSITA' DI UN ORDINE GIUDIZIALE DI ESECUTORIETA' - RITENUTA INUTILITA' DI TALE PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PURAMENTE RIPETITIVO DELLA PRECEDENTE ATTESTAZIONE DELLA CANCELLERIA CERTIFICANTE LA INESISTENZA DI OPPOSIZIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto la impugnativa degli artt. 647 e 654 cod. proc. civ. - a parte la immotivata estensione a quest' ultimo, estraneo al "thema decidendum" - non contiene una vera e propria censura di incostituzionalita', ma mira, in un'ottica di riforma, a liberare i giudici dall'incombenza di cui all'art. 647, per una loro migliore utilizzazione in tempi di emergenza giustizia, sicche' la correlativa questione si risolve in una proposta che ha come destinatario, se mai, il Parlamento e non la Corte.
Norme citate
- codice civile-Art. 647
- codice civile-Art. 654
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.