Articolo 1232 - CODICE CIVILE
.
(Privilegi, pegno e ipoteche).
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.