Articolo 2818 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 236/2002Depositata il 14/06/2002
L'art. 148 del codice civile, nella parte concernente il decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme destinate al mantenimento della prole, è una norma composita, e conseguentemente: a) se il decreto è emesso nei confronti dell'obbligato inadempiente (genitore o ascendente) segue le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, b) se il decreto medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore dell'obbligato inadempiente, ragionevolmente, costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede - secondo l'assunto del rimettente - che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Norme citate
- codice civile-Art. 156
- codice civile-Art. 148, comma 3
- codice civile-Art. 2818
- codice di procedura civile-Art. 655
- codice civile-Art. 158
- legge-Art. 8
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.