Articolo 1569 - CODICE CIVILE
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(Contratto a tempo indeterminato).
Se la durata della somministrazione non e' stabilita, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
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