Articolo 1501 - CODICE CIVILE
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(Termini).
Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.
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