Articolo 844 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 247/1974Depositata il 23/07/1974
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 844 cod. civ., regolante la materia delle immissioni in alienum. L'art. 844 cod. civ. e' destinato, infatti, a risolvere il conflitto tra proprietari di fondi vicini per le influenze negative derivanti da attivita' svolte nei rispettivi fondi e pertanto il criterio della normale tollerabilita', in esso accolto, va riferito esclusivamente al contenuto del diritto di proprieta' e non puo' essere utilizzato per giudicare della liceita' di immissioni che rechino pregiudizio anche alla salute umana e all'integrita' dell'ambiente naturale, alla cui tutela e' rivolto in via immediata tutto un altro ordine di norme di natura repressiva e preventiva.
Norme citate
- codice civile-Art. 844
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