Articolo 15 - CODICE CIVILE
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(Revoca dell'atto costitutivo della fondazione).
L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.
La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.
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