Articolo 1841 - CODICE CIVILE
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(Apertura forzata della cassetta).
Quando il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, puo' chiedere al ((giudice di pace)) l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. ((273))
((300))
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il ((giudice di pace)) ritiene opportune. ((273))
((300))
Il ((giudice di pace)) puo' dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo' ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e spese. ((273))
((300))
(111) (112a)
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