Articolo 1901 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 602/1988Depositata il 31/05/1988
E' manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 41, secondo comma, Cost., dell'art. 1901, secondo e terzo comma, c.c. nella parte in cui riconosce all'assicuratore il diritto di chiedere il pagamento dell'intero premio in corso all'assicurato che abbia stipulato nuovo contratto per lo stesso rischio con altro assicuratore, allorche' il contratto si sia rinnovato per difetto di tempestiva disdetta.
Norme citate
- codice civile-Art. 1901
- codice civile-Art. 1901, comma 2
- codice civile-Art. 1901, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 284/1984Depositata il 12/12/1984
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 18/1975.
Norme citate
- codice civile-Art. 1901
Parametri costituzionali
Pronuncia 137/1982Depositata il 14/07/1982
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 18/1975.
Norme citate
- codice civile-Art. 1901
Parametri costituzionali
Pronuncia 70/1980Depositata il 05/05/1980
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 18/1975 e 14/1979, O. nn. 217/1975, 11/1976, 56/1976 e 34/1978.
Norme citate
- legge-Art. 1
- legge-Art. 7
- codice civile-Art. 1901
- legge-Art. 32
Parametri costituzionali
Pronuncia 14/1979Depositata il 10/05/1979
Va confermata - in assenza di argomentazioni nuove - la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale gia` risolta nel senso della non fondatezza e successivamente dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 32, comma primo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, e 1901 cod. civ.). - cfr. S.n. 18/1975, O.n. 11/1976.
Norme citate
- legge-Art. 32, comma 1
- codice civile-Art. 1901
Parametri costituzionali
Pronuncia 34/1978Depositata il 12/04/1978
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1975 e O. nn. 11 e 56/1976.
Norme citate
- codice civile-Art. 1901
Parametri costituzionali
Pronuncia 56/1976Depositata il 16/03/1976
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1901, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce la sospensione della copertura assicurativa, sollevata nei confronti degli artt. 7 e 32 della l. 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, e' stata gia' ritenuta infondata con sentenza n. 18 del 1975 e manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 1976. - v. S. n. 18/1975, O. n. 11/1976.
Norme citate
- legge-Art. 32
- codice civile-Art. 1901, comma 1
- legge-Art. 7
- codice civile-Art. 1901, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 11/1976Depositata il 15/01/1976
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1901 cod. civ. e 32 legge 24 dicembre 1969, n. 990 - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - perche' gia' dichiarate non fondate con sentenza della Corte n. 18 del 1975, e non sussistano motivi per discostarsi da tale decisione. - v. Sent. n. 18 del 1975.
Norme citate
- codice civile-Art. 1901
- legge-Art. 32
Parametri costituzionali
Pronuncia 217/1975Depositata il 15/07/1975
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1901, cod. civ. - che dispone la sospensione della garanzia assicurativa e la persistenza dell'obbligo di pagamento in caso di mancato versamento del premio - e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che commina eguali sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di assicurazione e per omesso pagamento del premio: questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975).
Norme citate
- codice civile-Art. 1901
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 18/1975Depositata il 05/02/1975
Non e' fondata la questione di legittimita' cosituzionale dell'art. 1901 del cod.civ., proposta in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Il rapporto contrattuale, in caso di contratto di assicurazione, e' caratterizzato dalla comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati. Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo e' quindi del tutto razionale e corrisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Ne' la Corte puo' sindacare la valutazione tecnica effettuata dal legislatore in ordine alla congruita' statistica del sistema adottato.
Norme citate
- codice civile-Art. 1901
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.