Pronuncia 18/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal pretore di Bojano nel procedimento penale a carico di Napolitano Antonio e Domenico, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972; 2) ordinanze emesse il 15 marzo 1973 dal pretore di Bojano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Coppola Mario e di Laperuta Giuseppe ed altro, iscritte ai nn. 184 e 185 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Republica n. 183 del 18 luglio 1973; 3) ordinanza emessa il 3 aprile 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Corbetta Arturo, iscritta al n.257 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973; 4) ordinanza emessa il 9 luglio 1973 dal pretore di Bojano nel procedimento penale a carico di Pisano Liberato ed altro, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973; 5) ordinanza emessa il 5 marzo 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Faer e la società Riunione Adriatica di Sicurtà, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973; 6) ordinanza emessa il 1 ottobre 1973 dal pretore di Codogno nel procedimento penale a carico di Nure Guido, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974; 7) ordinanza emessa il 22 novembre 1973 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bruni Giovanni e la Compagnia Centrale di Assicurazioni, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974; 8) ordinanze emesse l'11 ottobre 1973 dal pretore di Ivrea nel procedimento penale a carico di Cassetto Olga e il 21 dicembre 1973 dal tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Urso Luigi, iscritte ai nn. 48 e 60 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974; 9) ordinanze emesse il 24 ottobre 1973 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Di Cristo Matteo e di Maffucci Giovanni, iscritte ai nn. 117 e 118 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974; 10) ordinanze emesse il 23 novembre 1973 dal pretore di Calitri, dal pretore di Gubbio il 31 gennaio 1974 e dal pretore di Foggia il 4 marzo 1974 nei procedimenti penali rispettivamente a carico di De Vito Donato, Francesconi Italo e Falcone Pasquale ed altro, iscritte ai nn. 265, 270 e 273 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della società Riunione Adriatica di Sicurtà; udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi l'avv. Giuseppe Fanelli, per la società Riunione Adriatica di Sicurtà, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1901 del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevate in riferimento agli artt. 41 e 3 della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Feb 05 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 18/75 A. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - NATURA E STRUTTURA DEL CONTRATTO - COD.CIV., ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE E DELL'ASSICURATO IN CASO DI VIOLAZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'ASSICURATO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO DELLE DUE PARTI RISPETTO AL RAPPORTO CONTRATTUALE - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' cosituzionale dell'art. 1901 del cod.civ., proposta in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Il rapporto contrattuale, in caso di contratto di assicurazione, e' caratterizzato dalla comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati. Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo e' quindi del tutto razionale e corrisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Ne' la Corte puo' sindacare la valutazione tecnica effettuata dal legislatore in ordine alla congruita' statistica del sistema adottato.

Parametri costituzionali

SENT. 18/75 B. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - COD.CIV., ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - EFFETTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM - ADEGUAMENTO AL PARTICOLARE TIPO DI CONTRATTO - ESTRANEITA' DELLA DISPOSIZIONE AL PRECETTO DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Le disposizioni dell'art. 1901 non sono predisposte al fine di assicurare alle parti, nel quadro della liberta' di iniziativa, il perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale inadimplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettivita' e di interdipendenza. La norma rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio della libera iniziativa economica ne' contrasto con l'utilita' sociale, ne' danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana.

Parametri costituzionali

SENT. 18/75 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - LEGGE 24 DICEMBRE 1960, N. 990, ART. 32 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLO O NATANTE NON ASSICURATO - EQUIVALE NEGLI EFFETTI ALLA LORO CIRCOLAZIONE QUANDO SIA SOSPESO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IDENTITA' DI SANZIONE PENALE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in riferimento al principio di uguaglianza, in quanto la circolazione di un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro caso il rischio dell'evento dannoso. La equivalenza degli effetti giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa sanzione penale.

Norme citate

  • legge-Art. 32

Parametri costituzionali