Articolo 1620 - CODICE CIVILE
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(Incremento della produttivita' della cosa).
L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
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