Articolo 586 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 76/1977Depositata il 12/05/1977
Il vincolo di parentela naturale, che acquista valore giuridico solo se riconosciuto o dichiarato, opera in modo ristretto in quanto lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo oltre il rapporto che unisce vicendevolmente ascendenti e discendenti, al quale unicamente si riferisce il precetto di cui all'art. 30 della Costituzione. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 570 (che riguarda la successione dei fratelli e sorelle del de cuius, ma la parentela collaterale da cui si fa discendere il diritto a succedere, fra tali soggetti, deve essere legittima e non naturale) e 586 (il quale stabilisce che in mancanza di altri successibili, tra cui, dalle disposizioni di legge che regolano le successioni legittime, non e' compreso il fratello naturale del de cuius, l'eredita' e' devoluta allo Stato) cod. civ., sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 30, Cost. - sotto il profilo che al figlio naturale si sarebbe dovuto riconoscere il diritto di succedere al proprio fratello o sorella, cosi' come previsto per il figlio legittimo, e del grave ed irrazionale trattamento sfavorevole che sarebbe stato recato al fratello naturale perche' non compreso tra i successibili in mancanza dei quali l'eredita' e' devoluta allo Stato. Cfr.: sentt. nn. 79 del 1969 e 50 del 1973.
Norme citate
- codice civile-Art. 570
- codice civile-Art. 586
Parametri costituzionali
Pronuncia 8/1972Depositata il 19/01/1972
L'attribuzione allo Stato delle indennita' dovute in caso di morte del lavoratore subordinato a sensi dell'art. 2122 del Codice civile non contrasta con l'art. 42 della Costituzione: infatti, ammessa, a seguito della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, la possibilita' che il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle dette indennita', l'attribuzione di queste allo Stato, qualora non vi sia disposizione testamentaria e manchino altri successibili, e' pienamente conforme al principio generale posto dall'art. 586 del Codice civile.
Norme citate
- codice civile-Art. 2120
- codice civile-Art. 2118
- codice civile-Art. 2122, comma 3
- codice civile-Art. 586
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.