Articolo 2675 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 133/1983Depositata il 05/05/1983
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 28, 36, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - degli artt. 2, 3 e 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonche' dell'art. 2675 cod. civ. in quanto, stabilendo la corresponsione di un assegno perequativo agli impiegati civili dello Stato, disponevano fra l'altro che gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, per attivita' espletate a richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati, fossero integralmente versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro, per cui detta normativa, mentre privava i predetti funzionari dei cennati emolumenti, lasciava tuttavia sussistere la diretta responsabilita' dei conservatori nei confronti dei privati utenti dei servizi di conservatoria; responsabilita' addirittura piu' grave di quella prevista per ogni altro impiegato dello Stato (artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957) perche' estesa alla colpa lieve, e per di piu' escludente quella solidale dello Stato. Nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale e' infatti sopravvenuta la legge 21 gennaio 1983, n. 22, che, con l'art. 2 ha abrogato l'art. 2675 cod. civ., con l'art. 5 ha equiparato la responsabilita' dei conservatori a quella degli altri impiegati civili dello Stato, e con l'art. 6 ha esteso al Ministero delle Finanze la responsabilita' per i danni cagionati dai conservatori dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973, anche nelle ipotesi di assenza di dolo o colpa grave, il che comporta la necessita' di un riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua delle nuove citate disposizioni.
Norme citate
- codice civile-Art. 2675
- legge-Art. 3
- legge-Art. 2
- legge-Art. 15
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.