Articolo 1962 - CODICE CIVILE
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(Durata dell'anticresi).
L'anticresi dura finche' il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non puo' avere una durata superiore a dieci anni.
Se e' stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
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