Articolo 2828 - CODICE CIVILE
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(Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale).
L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
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