Articolo 150 - CODICE CIVILE
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((Separazione personale.))
((E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione puo' essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi)).
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 42/1972Depositata il 03/03/1972
SENT. 42/72 E. FAMIGLIA - UNITA' DELLA FAMIGLIA - ABBANDONO - SEPARAZIONE PERSONALE PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE.
E' evidente il contrasto dell'abbandono con l'esigenza dell'unita' della famiglia. Ne' vale asserire in contrario che l'abbandono attesta l'avvenuta rottura dell'unita' spirituale, di fronte alla quale non ha senso l'imposizione dell'obbligo della coabitazione, poiche' proprio in considerazione dell'insorgenza di siffatte situazioni sono dettate le disposizioni degli artt. 150 e seguenti cod. civ., relative all'istituto della separazione personale.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.