Articolo 2437-sexies - CODICE CIVILE
.
(( (Azioni riscattabili).))
((Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.