Articolo 599 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 153/1979Depositata il 20/12/1979
L'esame della legislazione italiana del dopoguerra mostra come il legislatore, traverso una serie di abrogazioni di norme limitatrici della capacita` giuridica dei binubi, abbia progressivamente abbandonato quel disfavore verso le seconde nozze a cui, fin dalle lontane origini (rintracciabili nella legislazione del Basso Impero Romano), la normativa impugnata s'ispira. L'abrogazione, effettuata dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151, dell'art. 595 cod. civ., ha operato decisamente in questa direzione, adeguando il diritto di famiglia e di successione ai principi costituzionali, e giova anche essa a rivelare uno stato di illegittimita` esistente gia` prima della riforma del 1975. Invero, gia` a seguito dell'introduzione dell'istituto della quota disponibile e della riserva ereditaria nonche` della impugnabilita` delle disposizioni testamentarie affette da violenza, dolo od errore, veniva a cadere il presupposto della limitazione in parola (per cui le ordinarie disposizioni sulla captazione testamentaria non sarebbero valse ad evitare i raggiri, gli artiifizi e le violenze poste in essere dal coniuge per spogliare dei beni il binubo a danno dei figli di primo letto), presupposto che doveva essere alla base dell'orientamento emerso con la declaratoria (con sent. n. 189 del 1970) di non fondatezza di questione analoga: orientamento, quest'ultimo, che ora va modificato, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale iniziatosi con sentenza n. 205 del 1970 e manifestatosi particolarmente con sentenza n. 91 del 1973. La differenza di trattamento dei binubi rispetto agli altri coniugati e in genere agli altri cittadini ne` si giustifica con i principi e i valori costituzionali ne` si concilia con la logica del sistema, irrazionalmente non trovando applicazione in situazioni ben piu` esposte al pericolo di circumvenzione, dolo o violenza a danno dei figli di matrimoni anteriori (com'e` il caso del convivente more uxorio o di chi sia unito in matrimonio religioso non trascritto o in matrimonio legittimo annullato prima della morte del binubo), ovvero ricollegandosi a situazioni del tutto accidentali e indipendenti dalla volonta` delle persone interessate nonche` all'esistenza di figli di precedenti matrimoni (con conseguente differenziazione di capacita` giuridica fra binubi con figli nati da precedenti matrimoni e binubi senza tali figli), non verificandosi infine incapacita` ne` in presenza di figli adottivi, ne` di naturali, ne` di legittimati per rescriptum principis. Altra irrazionalita` si verificava allorche` al figlio di precedente matrimonio meno favorito era lasciata la sola legittima e il coniuge non poteva ricevere nulla sulla disponibile, conseguendo la sola quota di riserva che, in caso di concorso con figli legittimi, spettava a lui solo in usufrutto, con la conseguenza che il testatore non gli poteva lasciare nulla in proprieta`. Affermata, con la declaratoria di illegittimita` dell'art. 781 cod. civ. (sent. n. 91 /1973), la liceita` delle donazioni fra coniugi, era risultata aggravata la diversita` di trattamento nel senso che, prima dell'abrogazione dell'art. 595, si sarebbe avuta una ulteriore limitazione della capacita` del binubo rispetto a quella degli altri cittadini, potendo questi fare donazioni al proprio coniuge e riducendosi invece quelle del binubo che concorressero a fare oltrepassare sulla disponibile quanto conseguiva il figlio meno preferito di precedenti matrimoni. La Costituzione (art. 29) non differenzia tra loro i matrimoni legittimi, ma li vuole ordinati sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ne` consente di disciplinare in modo diverso il primo matrimonio e i successivi. Incompatibile con l'eguaglianza in parola e contrastante con la stessa realta` giuridica era la presunzione, alla base del divieto di cui all'art. 595, come di quello dell'art. 781 dichiarato costituzionalmente illegittimo (sent. n. 91/1973), per cui il matrimonio legittimo creasse fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e d'inferiorita` non riscontrabile nelle altre forme di unioni coniugali non legittime, per cui ciascun coniuge potesse sempre essere circuito o dall'altro costretto a spogliarsi a suo favore dei beni. Pertanto sono illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - gli artt. 595 (nel testo abrogato dall'art. 196, L. n. 151 del 1975) e 599 cod. civ. - nella parte in cui richiama il primo - in quanto le disposizioni impugnate (applicabili nel procedimento di merito perche` relativo a una successione apertasi anteriormente al 1975) asoggettavano ad un trattamento diverso il coniuge del testatore, a seconda che avesse contratto o meno un secondo matrimonio, e limitando la capacita` successoria dei binubi e dei loro coniugi in confronto a quella degli altri coniugati, ponevano i coniugi di successivi matrimoni in uno stato d'inferiorita` giuridica in confronto dei coniugi precedenti.
Norme citate
- codice civile-Art. 595 TESTO ANT.
- codice civile-Art. 599
- legge-Art. 196
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1970Depositata il 28/12/1970
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della pronuncia d'incostituzionalita' dell'art. 593, comma primo, del cod. civile, va dichiarata la illegittimita' costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice: - art. 593, commi secondo e quarto concernenti rispettivamente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, nel caso in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilita' della limitazione della capacita' di ricevere per testamento, previste dai commi primo e secondo dell'art. 593, anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; - art. 592, concernente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o dichiarati o riconoscibili; - art. 599 nella parte in cui dispone che le disposizioni a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.
Norme citate
- codice civile-Art. 599
- codice civile-Art. 593, comma 2
- codice civile-Art. 592
- codice civile-Art. 593, comma 4
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Pronuncia 189/1970Depositata il 16/12/1970
Pur dovendosi riconoscere che gli artt. 595 e 599 del codice civile pongono, nei confronti del coniuge del binubo ed in relazione alla possibilita' giuridica che egli ha di ricevere per testamento dal binubo, una limitazione che non ricorre per il coniuge del non binubo, tuttavia tale differenza di trattamento non appare irrazionale solo che si tengano presenti le ragioni che hanno determinato la disciplina legislativa e gli interessi oggetto di tutela: tale disciplina e' dettata per evitare che il coniuge del binubo in fatto possa influire su questo a danno di figli di precedenti matrimoni e per salvaguardare costoro sul terreno patrimoniale. Si tratta di criterio razionale, comunque non sindacabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale.
Norme citate
- codice civile-Art. 595
- codice civile-Art. 599
Parametri costituzionali
Pronuncia 189/1970Depositata il 16/12/1970
La norma contenuta negli artt. 595 e 599 del codice civile non incide sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi garantita dall'art. 29 della Costituzione. La differenza di trattamento rilevata nei confronti del coniuge del binubo, infatti, sussiste solo sul terreno successorio ed in una particolare ipotesi che trova la sua giustificazione razionale nell'esigenza di tutela di determinati interessi familiari. Essa, peraltro, attesa la sua limitata incidenza, non consente di operare una speciale qualificazione del matrimonio del binubo.
Norme citate
- codice civile-Art. 599
- codice civile-Art. 595
Parametri costituzionali
Pronuncia 189/1970Depositata il 16/12/1970
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 595
- codice civile-Art. 599
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.