Pronuncia 189/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1968 dal tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Vargiu Marta e D'Atri Mario ed altri, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt 595 e 599 del codice civile, sollevata, con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costruzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed Dec 16 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 189/70 A. SUCCESSIONI - DELLA CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV., ARTT. 595 E 599 - CONIUGE DEL BINUBO - LIMITAZIONE CHE NON RICORRE PER IL CONIUGE DEL NON BINUBO - RAZIONALITA' DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSINDACABILITA' DEL CRITERIO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Pur dovendosi riconoscere che gli artt. 595 e 599 del codice civile pongono, nei confronti del coniuge del binubo ed in relazione alla possibilita' giuridica che egli ha di ricevere per testamento dal binubo, una limitazione che non ricorre per il coniuge del non binubo, tuttavia tale differenza di trattamento non appare irrazionale solo che si tengano presenti le ragioni che hanno determinato la disciplina legislativa e gli interessi oggetto di tutela: tale disciplina e' dettata per evitare che il coniuge del binubo in fatto possa influire su questo a danno di figli di precedenti matrimoni e per salvaguardare costoro sul terreno patrimoniale. Si tratta di criterio razionale, comunque non sindacabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale.

Parametri costituzionali

SENT. 189/70 B. SUCCESSIONI - DELLA CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV., ARTT. 595 E 599 - CONIUGE DEL BINUBO - LIMITAZIONE CHE NON RICORRE PER IL CONIUGE DEL NON BINUBO - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO LIMITATA AL SOLO TERRENO SUCCESSORIO E GIUSTIFICATA DALLA TUTELA DI DETERMINATI INTERESSI FAMILIARI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La norma contenuta negli artt. 595 e 599 del codice civile non incide sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi garantita dall'art. 29 della Costituzione. La differenza di trattamento rilevata nei confronti del coniuge del binubo, infatti, sussiste solo sul terreno successorio ed in una particolare ipotesi che trova la sua giustificazione razionale nell'esigenza di tutela di determinati interessi familiari. Essa, peraltro, attesa la sua limitata incidenza, non consente di operare una speciale qualificazione del matrimonio del binubo.

Parametri costituzionali

SENT. 189/70 C. SUCCESSIONI - DELLA CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV., ART. 595 E 599 - CONIUGE DEL BINUBO - LIMITAZIONE CHE NON RICORRE PER IL CONIUGE DEL NON BINUBO - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 595 e 599 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.