Pronuncia 205/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Muzzi Velia ed altri, Vecchioni Giuseppina e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969. Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, primo comma, del codice civile; dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice: art. 593, comma secondo; art. 593, comma quarto, nella parte concernente l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; art. 592; art. 599, nella parte in cui si riferisce agli anzidetti articoli 592 e 593. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giovanni Battista Benedetti

Data deposito: Mon Dec 28 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 205/70 A. SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV. ART. 593, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 30, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - NON RILEVABILITA' DEL CONTRASTO - RIFERIMENTO DEL PRECETTO COSTITUZIONALE, IN MATERIA DI DIRITTI EREDITARI, AI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI.

Non rilevabile e' il contrasto tra l'art. 593, comma primo, del codice civile, che limita la capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, e l'articolo 30, comma terzo della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, poiche' proprio con riferimento ai diritti ereditari dei figli nati fuori del matrimonio la Corte ha avuto occasione di osservare che la tutela assicurata dal citato precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli naturali riconosciuti o dichiarati (Sent. n. 79 del 1969).

Parametri costituzionali

SENT. 205/70 B. SUCCESSIONI - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - LIMITAZIONE DISPOSTA DALL'ART. 593, PRIMO COMMA DEL CODICE CIVILE - DIVIETO DI RICEVERE PIU' DELLA META' DI QUANTO CONSEGUE IL MENO FAVORITO DEI FIGLI LEGITTIMI E DI SUPERARE, COMPLESSIVAMENTE, IL TERZO DELL'EREDITA' - GRAVITA' DELLA LIMITAZIONE.

L'art. 593, comma primo, del codice civile - nello stabilire che, quando il testatore lascia figli legittimi e loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili non possono singolarmente ricevere per testamento piu' della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi e che in nessun caso essi possono complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita' - pone in essere una gravissima limitazione della capacita' di ricevere per testamento di questi figli naturali.

SENT. 205/70 C. SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV., ART. 593, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - CONDIZIONE DI SFAVORE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALLA FAMIGLIA LEGITTIMA - INGIUSTIFICABILITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 593, comma primo del Codice civile, per la condizione che esso riserva ai figli naturali non riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla famiglia legittima. Mentre questi ultimi hanno una prima capacita' di ricevere per testamento, limitata e' invece la capacita' dei primi, con la conseguenza che il testatore puo' lasciare ai terzi estranei l'intera quota disponibile e non puo' usare lo stesso trattamento nei riguardi dei figli naturali sicche' questi, proprio in relazione al loro stato personale e sociale e cioe' alla loro nascita avvenuta fuori del matrimonio, vengono a trovarsi in una situazione di sfavore rispetto agli altri estranei, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova giustificazione ne' nel contenuto ne' nella finalita' della norma.

Parametri costituzionali

SENT. 205/70 D. SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 593, PRIMO COMMA, DEL COD. CIVILE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DEGLI ARTT. 593, SECONDO E QUARTO COMMA, 592, 599 DELLO STESSO CODICE.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della pronuncia d'incostituzionalita' dell'art. 593, comma primo, del cod. civile, va dichiarata la illegittimita' costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice: - art. 593, commi secondo e quarto concernenti rispettivamente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, nel caso in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilita' della limitazione della capacita' di ricevere per testamento, previste dai commi primo e secondo dell'art. 593, anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; - art. 592, concernente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o dichiarati o riconoscibili; - art. 599 nella parte in cui dispone che le disposizioni a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27