Articolo 592 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 205/1970Depositata il 28/12/1970
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della pronuncia d'incostituzionalita' dell'art. 593, comma primo, del cod. civile, va dichiarata la illegittimita' costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice: - art. 593, commi secondo e quarto concernenti rispettivamente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, nel caso in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilita' della limitazione della capacita' di ricevere per testamento, previste dai commi primo e secondo dell'art. 593, anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; - art. 592, concernente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o dichiarati o riconoscibili; - art. 599 nella parte in cui dispone che le disposizioni a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.
Norme citate
- codice civile-Art. 599
- codice civile-Art. 593, comma 2
- codice civile-Art. 592
- codice civile-Art. 593, comma 4
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.