Articolo 2770 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 84/1992Depositata il 04/03/1992
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 cod.civ., "nella parte in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli sia munito di privilegio", va dichiarata inammissibile, richiedendosi alla Corte una non consentita sentenza additiva che introduca una causa di prelazione non prevista, definendone natura e collocazione nel sistema dei privilegi gia' esistenti: cio' che - coinvolgendo scelte discrezionali - postula l'(auspicabile) intervento del legislatore. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.). - diversamente, ma con riguardo ad un privilegio gia' esistente, S. n. 326/1983.
Norme citate
- codice civile-Art. 2751
- codice civile-Art. 2776
- codice civile-Art. 2770
Pronuncia 287/1991Depositata il 18/06/1991
I crediti per spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ., relativi a procedimenti conservativi o esecutivi precedentemente esperiti contro il debitore, sono garantiti da un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali procedimenti, privilegio che solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni si colloca con un grado poziore anche rispetto ai crediti pignoratizi o ipotecari. Pertanto solo in base ad una non corretta interpretazione dell'indicato art. 2777, primo comma, puo' sostenersi che esso porti eccezione al principio dell'art. 2746 cod. civ. (ved. massima A), che esclude la possibilita' di privilegi generali sui beni immobili. A loro volta le spese di giustizia inerenti alla procedura fallimentare sono si' soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, ma non in virtu' di un privilegio generale su tutti i beni del fallito, bensi' in quanto debiti della massa pagabili (art. 111, primo comma, n. 1, legge fallim.) in via di prededuzione. (Principi affermati dalla Corte a confutazione di argomenti addotti dal giudice a quo nel sollevare, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.civ., di cui alla massima A).
Norme citate
- codice civile-Art. 2746
- codice civile-Art. 2777, comma 1
- regio decreto-Art. 111, comma 1
- codice civile-Art. 2755
- codice civile-Art. 2770
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.