Articolo 2751 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 167/2022Depositata il 01/07/2022
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2751- bis , numero 3), cod. civ. e l'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione. Le norme censurate dal Giudice delegato presso il Tribunale di Udine vìolano il principio di eguaglianza, in quanto irragionevolmente differenziano la figura dell'agente rispetto a quella del lavoratore autonomo, maggiormente garantito dalla estensione del privilegio mobiliare anche al credito di rivalsa per l'IVA. Il lavoro autonomo e quello dell'agente, pur riconducibili a diversi tipi contrattuali, sono infatti normativamente comparabili, in quanto hanno un'intersezione connotata dalla comunanza di una disciplina legale di speciale tutela. In particolare, se il credito per il compenso del lavoro autonomo è assistito da privilegio mobiliare esteso anche alla rivalsa IVA, e ciò vale in particolare nel caso di prestazione di opera continuativa e coordinata, analoga estensione va prevista per il credito per le provvigioni maturate, nei confronti del preponente, dal "piccolo" agente, tale per il fatto di svolgere anch'egli una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur sotto la veste giuridica del rapporto di agenzia. ( Precedenti: S. 1/2020 - mass. 41780; S. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 1/2000 - mass. 25059; S. 326/1983 - mass. 9544 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS
- legge-Art. 1, comma 474
- codice civile-Art. 2751 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 1/2020Depositata il 03/01/2020
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751- bis , n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. Benché, secondo la giurisprudenza di legittimità, le norme sui privilegi appartengano alla disciplina sostanziale del diritto civile, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga, la regola della non retroattività ( ex art. 11 preleggi), l'opposto convincimento del rimettente - secondo cui l'estensione del privilegio mobiliare in esame si applicherebbe (retroattivamente) anche ai crediti sorti prima della introduzione della disposizione censurata pur in mancanza di una norma di deroga - può dirsi plausibile, essendo fondato sulla giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché anteriori - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2017, n. 170 del 2013 e n. 325 del 1983 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS
- legge-Art. 1, comma 474
Pronuncia 1/2020Depositata il 03/01/2020
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751- bis , n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, censurato dal giudice delegato del Tribunale di Udine al fallimento - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di "ogni altro prestatore d'opera" - nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. Secondo un'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata al rispetto del principio di eguaglianza, deve ritenersi che i «professionisti» e «ogni altro prestatore d'opera», intellettuale o no, beneficino tutti del privilegio mobiliare per il credito di rivalsa IVA, in quanto la novella indicata, benché testualmente collocata a fianco della sola categoria dei «professionisti», non può avere l'effetto di far rivivere, seppur al limitato effetto dell'estensione del privilegio, una distinzione tra prestatori d'opera (intellettuale, come per i professionisti, o no) - presente nella formulazione originaria della disposizione censurata ed eliminata, quanto alla garanzia della retribuzione, dalla sentenza n. 1 del 1998 - che sarebbe altrimenti ingiustificata e come tale illegittima. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 1998 ).
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS
- legge-Art. 1, comma 474
Parametri costituzionali
Pronuncia 1/2020Depositata il 03/01/2020
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751- bis , n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, censurato dal giudice delegato del Tribunale di Udine - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - nella parte in cui estende al credito di rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. L'estensione suddetta a favore dei professionisti (e degli altri prestatori d'opera) trova giustificazione, rispetto a quanto previsto per i crediti retributivi di agenti, coltivatori diretti, artigiani, cooperative e cooperative agricole, nell'esigenza di salvaguardare il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, atteso che l'inadempimento del credito in esame (o il suo ritardato adempimento) comporta, in termini sostanziali, una decurtazione di quello retributivo, considerato che il regime ordinario cui tale credito era in precedenza assoggettato risultava poco efficace, mancando quasi sempre un bene mobile o immobile al quale potesse riferirsi il servizio o l'attività prestata. Ciò di per sé toglie significatività alla comparazione con le altre situazioni indicate, contemplate dall'art. 2751- bis cod. civ., per le quali il credito di rivalsa IVA è assistito dal generale privilegio di cui agli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ., secondo una scelta del legislatore, che non esclude, anche per le categorie suddette, la possibilità di una disciplina di maggior tutela del credito di rivalsa IVA. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2000; ordinanza n. 163 del 1999 ). La salvaguardia del compenso dei prestatori di lavoro autonomo ricade nella generale tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, primo comma, Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS
- legge-Art. 1, comma 474
Parametri costituzionali
Pronuncia 457/2006Depositata il 28/12/2006
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751- bis , n. 1), 2767 e 2778, n. 11, del codice civile, e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui «non pongono in primo grado il privilegio del credito da risarcimento del danno del lavoratore, quando abbia subito un infortunio sul lavoro e lo ammettono al privilegio generale sui mobili in concorso con crediti di lavoro retributivi, contributivi e risarcitori non da infortunio». Invero la questione posta - a prescindere dalla inammissibilità del petitum , con il quale si invoca una pronuncia che, modificando l'ordine legale dei privilegi, invaderebbe l'area riservata alle scelte economico-politiche del legislatore - è estranea all'oggetto del giudizio a quo , promosso dall'appellante esclusivamente per la riforma del capo della sentenza che aveva rigettato la pretesa di azionare il credito direttamente nei confronti dell'assicuratore. - In relazione al carattere politico-economico dei criteri che presiedono il riconoscimento della natura privilegiata dei crediti del lavoratore, vedi sentenze citate n. 113/2004 e n. 326/1983.
Norme citate
Pronuncia 435/2005Depositata il 02/12/2005
E? manifestamente inammissibile, per indeterminatezza della sentenza additiva richiesta, la questione di legittimità costituzionale dell?art. 2571-bis, numero 1, del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non accorda il privilegio generale sui mobili al credito del lavoratore dipendente per risarcimento del danno subito in seguito a qualsiasi cessazione patologica del rapporto di lavoro per causa imputabile al datore di lavoro, e, in particolare, al danno subito per recesso del lavoratore ex art. 2119 del codice civile per inadempimento del datore di lavoro. Infatti, oltre a non aver chiarito la natura del danno da liquidare, il rimettente chiede una sentenza additiva dai contenuti generici, non precisando a quali contratti, tra le molteplici tipologie dei rapporti di lavoro, dovrebbe riferirsi l?estensione del privilegio previsto per le indennità scaturenti da licenziamento inefficace, nullo o annullabile al credito di risarcimento del lavoratore dimessosi per inadempimento del datore. - Sulla impossibilità di utilizzare lo strumento del giudizio di costituzionalità per introdurre, sia pure con riguardo al rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo, v., citate, sentt. n. 84 del 1992, n. 40 del 1996, n. 113 del 2004.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 113/2004Depositata il 06/04/2004
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, che impone di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee - l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell?illegittimo comportamento del datore di lavoro. Posto che anche la violazione dell?articolo 2103 cod. civ (c.d. demansionamento) può comportare violazione dell?art. 2087 cod. civ, sussiste, infatti, omogeneità di tale credito sia rispetto a quello relativo ai danni conseguenti all'infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro, sia rispetto al credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro, crediti muniti a loro volta di privilegio per effetto delle dichiarazioni di incostituzionalità, 'in parte qua', dello stesso art. 2751-bis, numero 1, del codice civile contenute rispettivamente nelle sentenze n. 326/1983 e n. 220/2002.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 345/2002Depositata il 12/07/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nella procedura fallimentare il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto dall'art. 2751-bis del codice civile. Infatti la questione è stata sollevata nella fase della procedura fallimentare diretta alla formazione dello stato passivo, mentre soltanto nella fase successiva, dedicata all'approvazione del progetto di riparto dell'attivo, acquista rilevanza il problema dei limiti che alla soddisfazione di ciascun credito eventualmente derivino dal concorso con altri crediti ammessi; sicché la questione, concernendo una norma della quale il rimettente non deve allo stato fare applicazione, è priva di rilevanza.
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS
- legge-Art.
- codice civile-Art. 2777
- decreto legislativo-Art. 39, comma 11
Parametri costituzionali
Pronuncia 220/2002Depositata il 29/05/2002
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, che impone di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee - l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro. Nessun dubbio sussiste, infatti, sulla assoluta omogeneità di tale credito rispetto a quello relativo ai danni conseguenti all'infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro, munito a sua volta di privilegio per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, 'in parte qua', dello stesso art. 2751-bis, numero 1, del codice civile contenuta nella sentenza n. 326/1983.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 228/2001Depositata il 06/07/2001
La circostanza che ai dirigenti non si applicano le norme generali in tema di licenziamenti non è idonea ad escludere - nel silenzio della legge - l'applicabilità ai dirigenti di altre norme dettate a tutela dei lavoratori subordinati. Pertanto anche il credito del dirigente ingiustamente licenziato, avente ad oggetto il pagamento dell'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo, è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 1, cod. civ., norma che pertanto va esente da censure di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost. - V. anche sentenze n. 309/1992, n. 121/1972 e ordinanza n. 404/1992. M. R.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.