Pronuncia 1/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Aldo CAROSI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine nella procedura fallimentare vertente tra Roberto Totis e altri e fallimento della Elettro Impianti srl, con ordinanza del 20 giugno 2018, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra le situazioni contemplate dallo stesso numero 2), dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine al fallimento, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle situazioni contemplate dai numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dello stesso art. 2751-bis, dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine al fallimento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019. F.to: Aldo CAROSI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2020. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito: Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAROSI

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Massime

Giudice rimettente - Giudice delegato al fallimento - Legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Sussistenza.

Il giudice delegato al fallimento è legittimato a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 71 del 1994 ).

Rilevanza della questione incidentale - Ritenuta necessità di applicare (retroattivamente) nel giudizio a quo la disposizione censurata come novellata - Plausibilità del presupposto interpretativo del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751- bis , n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. Benché, secondo la giurisprudenza di legittimità, le norme sui privilegi appartengano alla disciplina sostanziale del diritto civile, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga, la regola della non retroattività ( ex art. 11 preleggi), l'opposto convincimento del rimettente - secondo cui l'estensione del privilegio mobiliare in esame si applicherebbe (retroattivamente) anche ai crediti sorti prima della introduzione della disposizione censurata pur in mancanza di una norma di deroga - può dirsi plausibile, essendo fondato sulla giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché anteriori - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2017, n. 170 del 2013 e n. 325 del 1983 ).

Norme citate

Privilegio, pegno, ipoteca - Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti retributivi dei professionisti - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di "ogni altro prestatore d'opera" - Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751- bis , n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, censurato dal giudice delegato del Tribunale di Udine al fallimento - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di "ogni altro prestatore d'opera" - nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. Secondo un'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata al rispetto del principio di eguaglianza, deve ritenersi che i «professionisti» e «ogni altro prestatore d'opera», intellettuale o no, beneficino tutti del privilegio mobiliare per il credito di rivalsa IVA, in quanto la novella indicata, benché testualmente collocata a fianco della sola categoria dei «professionisti», non può avere l'effetto di far rivivere, seppur al limitato effetto dell'estensione del privilegio, una distinzione tra prestatori d'opera (intellettuale, come per i professionisti, o no) - presente nella formulazione originaria della disposizione censurata ed eliminata, quanto alla garanzia della retribuzione, dalla sentenza n. 1 del 1998 - che sarebbe altrimenti ingiustificata e come tale illegittima. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 1998 ).

Norme citate

Parametri costituzionali

Privilegio, pegno, ipoteca - Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti retributivi dei professionisti - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di agenti, coltivatori diretti, artigiani, cooperative e cooperative agricole - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751- bis , n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, censurato dal giudice delegato del Tribunale di Udine - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - nella parte in cui estende al credito di rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. L'estensione suddetta a favore dei professionisti (e degli altri prestatori d'opera) trova giustificazione, rispetto a quanto previsto per i crediti retributivi di agenti, coltivatori diretti, artigiani, cooperative e cooperative agricole, nell'esigenza di salvaguardare il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, atteso che l'inadempimento del credito in esame (o il suo ritardato adempimento) comporta, in termini sostanziali, una decurtazione di quello retributivo, considerato che il regime ordinario cui tale credito era in precedenza assoggettato risultava poco efficace, mancando quasi sempre un bene mobile o immobile al quale potesse riferirsi il servizio o l'attività prestata. Ciò di per sé toglie significatività alla comparazione con le altre situazioni indicate, contemplate dall'art. 2751- bis cod. civ., per le quali il credito di rivalsa IVA è assistito dal generale privilegio di cui agli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ., secondo una scelta del legislatore, che non esclude, anche per le categorie suddette, la possibilità di una disciplina di maggior tutela del credito di rivalsa IVA. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2000; ordinanza n. 163 del 1999 ). La salvaguardia del compenso dei prestatori di lavoro autonomo ricade nella generale tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, primo comma, Cost.).

Norme citate

Parametri costituzionali