Pronuncia 1/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Aldo CAROSI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine nella procedura fallimentare vertente tra Roberto Totis e altri e fallimento della Elettro Impianti srl, con ordinanza del 20 giugno 2018, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra le situazioni contemplate dallo stesso numero 2), dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine al fallimento, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle situazioni contemplate dai numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dello stesso art. 2751-bis, dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Udine al fallimento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019. F.to: Aldo CAROSI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2020. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Fri Jan 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CAROSI
Massime
Giudice rimettente - Giudice delegato al fallimento - Legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Sussistenza.
Rilevanza della questione incidentale - Ritenuta necessità di applicare (retroattivamente) nel giudizio a quo la disposizione censurata come novellata - Plausibilità del presupposto interpretativo del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS
- legge-Art. 1, comma 474
Privilegio, pegno, ipoteca - Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti retributivi dei professionisti - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di "ogni altro prestatore d'opera" - Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS
- legge-Art. 1, comma 474
Parametri costituzionali
Privilegio, pegno, ipoteca - Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti retributivi dei professionisti - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di agenti, coltivatori diretti, artigiani, cooperative e cooperative agricole - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2751 BIS
- legge-Art. 1, comma 474