Articolo 2957 - CODICE CIVILE
.
(Decorrenza delle prescrizioni presuntive).
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.