Articolo 155 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 47/2011Depositata il 11/02/2011
E' inammissibile - per difetto di legittimazione del giudice rimettente - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 155- quater , 2652 e 2653 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31, Cost., nella parte in cui tali norme non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale; le questioni incidentali di legittimità costituzionale, infatti, possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale, mentre nella specie la questione è stata sollevata nel corso del procedimento (di cui agli artt. 2674- bis cod. civ. e 113- ter disp. att. cod. civ.) originato dal "reclamo" proposto al tribunale, a seguito della trascrizione con riserva, per conservare gli effetti della formalità, procedimento di natura amministrativa, che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale e il cui provvedimento conclusivo non è idoneo a passare in giudicato. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del procedimento (pure di natura amministrativa) per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, v. l'ordinanza n. 170 del 2005.
Pronuncia 308/2008Depositata il 30/07/2008
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155- quater , primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un'interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. - Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis : sentenze n. 379/2007, 356/1996, nonché ordinanza n. 87/2007. - Sulla circostanza che l'assegnazione della casa coniugale è strettamente funzionale all'interesse dei figli, v., citate, sentenze n. 166/1998, n. 394/2005.
Norme citate
- codice civile-Art. 155 QUATER, comma 1
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 421/2007Depositata il 05/12/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155- quater , secondo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza more uxorio od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo all' ex coniuge assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice. Invero, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v, citate, ex plurimis, ordinanze nn. 132, 129, 127, 92, 91, e 72/2007.
Norme citate
- codice civile-Art. 155 QUATER, comma 2
- legge-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 57/2002Depositata il 15/03/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di trascrivere il provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare ai fini della opponibilità ai terzi, alle sole ipotesi di affidamento della prole. Infatti, il ricorso al giudizio di costituzionalità è consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la fattispecie dedotta nel procedimento e, nel caso di specie, il rimettente tralascia di considerare l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'opponibilità ai terzi dell'assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio, anche se non trascritta. - Si veda la sentenza n. 454/1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.
Norme citate
- codice civile-Art. 155, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 125/1999Depositata il 16/04/1999
Manifesta infondatezza della questione gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 166 del 1998 - successiva alla emissione dell'ordinanza di rinvio -, nella quale si e', fra l'altro, rilevato che l'interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione, ed in particolare degli artt. 261, 147 e 148 cod. civ., consente di regolamentare le conseguenze, riguardo ai figli, della cessazione della convivenza di fatto senza ricorrere all'analogia ne' ad una declaratoria di incostituzionalita'.
Norme citate
- codice civile-Art. 155, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 166/1998Depositata il 13/05/1998
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la possibilita' di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile, in quanto - posto che la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative; che l'art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; che, nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce piu' elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreche' dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non puo' determinare una condizione deteriore per i figli, poiche' quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualita' di genitore, trova fondamento nell'art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all'obbligo di responsabilita'; che il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 cod. civ., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualita' di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali; e che l'obbligo di mantenimento della prole, sancito dall'art. 147 cod. civ., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalita' del figlio - l'interpretazione sistematica dell'art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 cod. civ. impone che l'assegnazione della casa famiglia nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza 'more uxorio', allorche' vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilita' genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello 'status'. - S. n. 99/1997. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice civile-Art. 155, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 20/1990Depositata il 23/01/1990
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto gia' decisa con sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale. - S. n. 454/1989.
Norme citate
- codice civile-Art. 155, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 454/1989Depositata il 27/07/1989
Poiche' sia in caso di separazione personale dei coniugi e sia in caso di scioglimento del matrimonio l'assegnazione giudiziale dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario dei figli e' ispirata all'identica 'ratio' dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole, la cui situazione e' assolutamente identica in entrambi i casi, e' del tutto privo di ragionevole giustificazione e non persegue, inoltre, i valori degli artt. 29 e 31 Cost. il diverso regime di detta assegnazione, che mentre e' opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio, non lo e', invece, in quella della separazione dei coniugi. Pertanto, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi
Norme citate
- codice civile-Art. 155, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 185/1986Depositata il 14/07/1986
La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il quale non e' vincolato a prevedere la qualita' di parte per i titolari degli stessi. E' pertanto da escludere che sia costituzionalmente illegittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto, per non essere stata ravvisata l'opportunita' di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la qualita' di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi; con cio', dovendosi ritenere idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure gia' previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facolta' istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilita' dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 cod. civ.), nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di separazione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).
Norme citate
- legge-Art. 5, comma 1
- legge-Art. 6, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 708
- codice civile-Art. 155
Parametri costituzionali
Pronuncia 135/1980Depositata il 30/07/1980
L'attribuzione al tribunale ordinario anziche' a quello per i minorenni (secondo l'interpretazione del giudice a quo, peraltro non pacifica e anzi contrastante con recenti pronunce della Corte di cassazione) della competenza a decidere le questioni di maggior interesse per i figli (in regime di separazione dei coniugi e in caso di disaccordo fra essi), non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto le funzioni eventualmente riservate dalla norma impugnata al tribunale ordinario non sono di natura eccezionale, ma fanno parte di una competenza generale prevista nell'ambito della stessa giurisdizione alla quale appartengono i tribunali per i minorenni e il riparto di competenza tra detti tribunali non puo` non ricadere, anche riguardo agli interessi da tutelare, nell'ambito della discrezionalita' legislativa; ne' vi e' arbitraria disparita' di trattamento tra coniugi separati e non separati, stante la peculiarita' del regime di separazione coniugale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155, terzo comma, cod. civ.).
Norme citate
- codice civile-Art. 155, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.