Pronuncia 185/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6 secondo comma) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") e 708 codice procedura civile (in relazione all'art. 155 codice civile) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1982 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Casagrande Adriana e Gorla Alfredo iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1982; 2) ordinanza emessa il 19 giugno 1984 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giovannetti Maddalena e Ghio Pietro iscritta al n. 1217 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis dell'anno 1985. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi proposti con le ordinanze del Tribunale di Genova del 26 gennaio 1982 e del 19 giugno 1984; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 Cost., dalle predette ordinanze, degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 codice procedura civile (in relazione all'art. 155 codice civile). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito: Mon Jul 14 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 185/86 A. MINORI - TUTELA - FONDAMENTO NELLA CARTA COSTITUZIONALE - GIUDIZI RELATIVI ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO ED ALLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ESPRESSA PREVISIONE CHE I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROLE SIANO ADOTTATI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA STESSA.

Dal fatto che la Costituzione (in particolare negli artt. 2, 3, 29, 30 e 31) nominalisticamente poco si soffermi sui minori o sulla minore eta' va dedotto, tenuto conto dell'ordinamento precostituzionale tanto prodigo di riferimenti alla "particolarita'" della condizione minorile, una scelta di sostanza a favore del minore, considerato, ad ogni consentito effetto, persona umana al pari di qualsiasi altro soggetto, senza alcun bisogno di esplicite quanto sovrabbondanti enunciazioni in proposito. Tutto cio' spiega perche' il legislatore ordinario, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, abbia disposto che i provvedimenti riguardanti la prole vengano assunti dal giudice nell'esclusivo interesse morale e materiale della medesima.

SENT. 185/86 B. FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIVORZIO - SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROCEDIMENTI - FIGLI MINORI - PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO ED ALTRI CHE LI RIGUARDINO - TUTELA IN GIUDIZIO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI (UGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, DOVERI DEI GENITORI) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - l 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma primo (in relazione all'art. 6, comma secondo); pc art. 708 (in relazione all'art. 155 cc). - cst artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma secondo, e 30.

La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il quale non e' vincolato a prevedere la qualita' di parte per i titolari degli stessi. E' pertanto da escludere che sia costituzionalmente illegittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto, per non essere stata ravvisata l'opportunita' di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la qualita' di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi; con cio', dovendosi ritenere idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure gia' previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facolta' istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilita' dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 cod. civ.), nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di separazione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).

Norme citate