Pronuncia 185/1986
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6 secondo comma) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") e 708 codice procedura civile (in relazione all'art. 155 codice civile) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1982 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Casagrande Adriana e Gorla Alfredo iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1982; 2) ordinanza emessa il 19 giugno 1984 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giovannetti Maddalena e Ghio Pietro iscritta al n. 1217 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis dell'anno 1985. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi proposti con le ordinanze del Tribunale di Genova del 26 gennaio 1982 e del 19 giugno 1984; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 Cost., dalle predette ordinanze, degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 codice procedura civile (in relazione all'art. 155 codice civile). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Renato Dell'Andro
Data deposito: Mon Jul 14 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: PALADIN
Massime
SENT. 185/86 A. MINORI - TUTELA - FONDAMENTO NELLA CARTA COSTITUZIONALE - GIUDIZI RELATIVI ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO ED ALLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ESPRESSA PREVISIONE CHE I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PROLE SIANO ADOTTATI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA STESSA.
SENT. 185/86 B. FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIVORZIO - SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROCEDIMENTI - FIGLI MINORI - PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO ED ALTRI CHE LI RIGUARDINO - TUTELA IN GIUDIZIO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI (UGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, DOVERI DEI GENITORI) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - l 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma primo (in relazione all'art. 6, comma secondo); pc art. 708 (in relazione all'art. 155 cc). - cst artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma secondo, e 30.
Norme citate
- legge-Art. 5, comma 1
- legge-Art. 6, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 708
- codice civile-Art. 155