Articolo 2108 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 97/1982Depositata il 20/05/1982
Discutendosi nel giudizio a quo se la maggiorazione retributiva per lavoro notturno pacificamente percepita dai dipendenti dovesse computarsi nel calcolo del trattamento dovuto per malattia e infortunio e nelle erogazioni relative a ferie, festivita`, permessi, tredicesima mensilita`, scatti di anzianita` ed indennita` di fine rapporto, e` inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2108 comma secondo cod. civ. secondo cui "il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno". La computabilita`, infatti, non dipende dalla interpretazione dell'art. 2108 comma secondo cit., ma dalla determinazione dei caratteri dell'emolumento percepito, e specificamente dal suo carattere continuativo o meno.
Norme citate
- codice civile-Art. 2108, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 97/1982Depositata il 20/05/1982
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalita' dell'art. 2108 cod. civ. nella parte in cui (secondo comma), stabilendo il diritto ad una maggiorazione retributiva del lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici, darebbe luogo ad una ingiustificata diversita' del trattamento retributivo a seconda che tale lavoro sia o meno prestato in regolari turni periodici, violando altresi' il principio di proporzionalita' della retribuzione alla qualita' e quantita' del lavoro. (Nella specie il difetto di rilevanza e' stato desunto dalla circostanza che dagli atti di causa emergeva la sussistenza delle maggiorazioni retributive per lavoro notturno e vi era contestazione solo relativamente alla pretesa computabilita' della medesima ai fini della liquidazione di taluni emolumenti come quelli per ferie, festivita', tredicesima mensilita', ecc., sicche' la materia del contendere non implicava l'operativita' della norma censurata, bensi' la determinazione dei caratteri del compenso di cui si pretendeva la suddetta computabilita').
Norme citate
- codice civile-Art. 2108, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 99/1971Depositata il 11/03/1971
L'art. 36, secondo comma, della Costituzione riconosce e garantisce il principio del limite legale della durata massima della giornata lavorativa; tale principio trova rispondenza nell'art. 2107 e nell'art. 2108 del codice civile. Dall'art. 36, secondo comma, della Costituzione non discende che il limite della giornata lavorativa debba essere fissato dalla legge in modo uniforme per ogni tipo di lavoro. La disciplina della durata giornaliera del lavoro subordinato applicabile alle prestazioni di lavoro continuo non puo' essere la stessa per quelle prestazioni che non si svolgono continuativamente nel tempo o che non si svolgono alle dipendenze di una impresa; ne' puo' aversi una disciplina unica e indifferenziata per le prestazioni di lavoro non continuativo, data la varieta' di modi in cui queste si esplicano.
Norme citate
- codice civile-Art. 2107
- codice civile-Art. 2108
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.